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Copertura postuma: una scelta lungimirante

19 April 2023

Recenti fatti di cronaca italiana hanno riportato alla luce la questione della durata dell’esposizione ad azioni di responsabilità per i professionisti sui progetti per cui lavorano. È il caso di eventi come il terremoto dell’Aquila nel 2009 o il crollo di edifici che vedono oggi coinvolti nelle indagini preliminari alcuni progettisti che, pur coperti da assicurazione quando il lavoro veniva realizzato, sono in pensione al momento della richiesta di risarcimento e quindi non più assicurati.


Nelle polizze, il regime claims made è molto dibattuto: questa clausola prevede che, in caso di eventi dannosi, il professionista debba avere una polizza assicurativa in essere al momento della richiesta da parte del danneggiato, a condizione che la data dell’evento non sia precedente al periodo di retroattività indicato nella sua polizza.


Anche il termine di prescrizione, ovvero il giorno a decorrere dal quale il soggetto danneggiato può chiedere risarcimento, è un argomento controverso: è complesso stabilire infatti se sia più corretto che questo decorra dalla data in cui viene commesso l’errore progettuale o da quella in cui si manifestano  le sue conseguenze


Nel caso però di eventi in cui si verificano lesioni personali gravi o addirittura morte, e che quindi costituiscono reato ai sensi del codice penale italiano, le azioni dei terzi nei confronti del professionista diventano di fatto imprescrittibili, facendo proprie le regole che valgono per l’azione penale.


La situazione di questi professionisti risveglia quindi l’attenzione sulla necessità di verificare in polizza la presenza della clausola “postuma” o “ultrattività”, che permetta di assicurarsi anche per il periodo successivo alla cessazione dell’attività lavorativa.


 

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